Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in
Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE III
ART. 219
(VALORE MASSIMO DELLA MASSA RIMORCHIABILE E SUA DETERMINAZIONE. PROCEDURE PER L'AGGANCIAMENTO DEI VEICOLI)

  1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa
    complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:
    1. 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
    2. 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Pe
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